Si riporta di seguito un commento dell'Avvocato Roberto Campagnolo alla sentenza di cassazione relativa alla compravendita di opere d'arte ed in particolare a fattori modificanti il valore del contratto di vendita successivi alla cessione dell'opera.
Articolo pubblicato su "RESPONSABILITA' CIVILE E PREVIDENZA", anno LXV, Fasc. 4/5 - 2000 - Giuffrè Editore.
L'errore sull'identità dell'autore nella negoziazione di opere d'arte.Cass civ., 2 febbraio 1998, n. 985 - Sez. II - Pres. GAROFALO - Rei. PAOLINI - P.M. NARDI (diff.) - Bartolomei Corsi (avv. Galluzzo) c. Ministero Beni Culturali. Obbligazioni e contratti - Opera d'arte - Vendita - Autenticità dell'opera - Errore di uno o di entrambi i contraenti - Conseguenze. Obbligazioni e contratti - Vizio della volontà - Errore - Scusabilità - Irrilevanza. Obbligazioni e contratti - Bene alienato - Valore – Errore - Rilevanza - Condizione. In tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sulla effettiva indennità del relativo autore può dar luogo, ai sensi dell'art. 1428 c.c. alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto, avuta da una o da entrambe le parti al momento della stipulazione dell'accordo (1). La scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà di uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto, è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, dovendosi avere riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente(2). FATTO. - Edison Giudice, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, con atto del 3 novembre 1988, citarono dinnanzi al Tribunale di Roma il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali chiedendo annullarsi, per dedotto errore degli alienanti, la vendita in data 23 marzo 1977, con la quale essi istanti, o loro autori, avevano trasferito allo Stato, per un prezzo di lire 85.000.000, la proprietà di due statue: per suffragare la domanda, fecero presente che, avendo avuto ad oggetto il contratto revocato in discussione, per un verso, una «statua di legno di grandezza naturale rappresentante la Vergine col Bambino in collo, opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sec. XV», e, per un altro, una «statua senese in terracotta rappresentante S. Antonio Abate del secolo XV a grandezza naturale», avevano di recente scoperto essere stata attribuita la paternità della prima delle sculture cennate a Jacopo della Quercia e dover, perciò, essere ritenuto il valore della stessa inestimabile e, comunque, di gran lunga superiore all'importo del prezzo come sopra concordato e riscosso; doversi ravvisare nella fattispecie il consenso dei venditori inficiato da errore essenziale, riconoscibile dall'acquirente, e ricorrere, quindi, gli estremi per far luogo alla reclamata invalidazione del negozio in argomento. DIRITTO. - 1. Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, nonché Stefano Cozzi hanno introdotto una domanda intesa ad ottenere, a mente degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., l'annullamento della vendita in data 23 marzo 1977, di cui in narrativa, con la quale essi istanti, o loro autori, trasferirono alla p.a. attuale controricorrente la proprietà, fra l'altro, di una «statua in legno di grandezza naturale rappresentante la Vergine col Bambino in collo » dichiarata « opera del Maestro della Cappella Pellegrini, sec. XV»: per suffragare la pretesa, hanno dedotto che il consenso alla conclusione del negozio considerato sarebbe stato prestato da essi alienanti e dai loro surrichiamati danti causa per un errore, assunto, essenziale e riconoscibile dalla controparte, acquirente, e cioè sul ritenuto, ed esternato, presupposto dell'attribuibilità della paternità della statua cennata al suddetto « Maestro della Cappella Pellegrini », mentre in prosieguo era emerso essere stata la stessa opera, e per di più fra le maggiori, di Jacopo della Quercia; che la p.a. compratrice, al momento della formazione del contratto, avrebbe avuto, se non la piena contezza, la possibilità di ritenere riconducibile a tale ultimo artista la creazione dell'opera acquistata, essendo da evidenziare, a tale riguardo, che l'identificazione nel della Quercia dell'autore della scultura lignea in discussione, già ipotizzata da qualche noto studioso d'arte antecedentemente alla conclusione della vendita contestata, risultava ravvisata «possibile» in una relazione di organi tecnici di detta p.a. stata prodromica alla conclusione di tale contratto e sarebbe stata in atto data per certa sia in autorevoli pubblicazioni, sia in ragione del fatto che la medesima risulta esposta in un museo statale come opera dell'artista sunnominato. A) La declaratoria della Corte territoriale secondo la quale le parti contraenti la vendita di cui trattasi negoziarono la scultura in contestazione avendo la consapevolezza della possibile riferibilità della relativa creazione a Jacopo della Quercia, e secondo cui una siffatta consapevolezza fu, specificamente, presente negli alienanti, non solo si rivela priva di qualsiasi ancoraggio argomentativo e probatorio, e, in definitiva, apodittica, ma, appare resa nella patentemente omessa considerazione delle risultanze, difficilmente controvertibili, che è dato ricavare dalla lettera del contratto oggetto della vertenza: ed invero, documentando il testo di tale contratto, che è ragionevole presumere stilato con la precisione ed il rigore formali propri dei contratti, solenni, delle pp.aa., in genere, e dello Stato, in ispecie, e, perciò, redatto in termini fedelmente riproduttivi delle dichiarazioni di volontà dei soggetti intervenuti alla conclusione dell'accordo, che alienanti e p.a. compratrice convennero, rispettivamente, di vendere e di acquistare un'opera scultorea indicata creata dal «Maestro della Cappella Pellegrini», e non da un qualsiasi altro artista, e, in particolare, non fecero cenno alcuno all'ipotesi che la paternità della statua negoziata fosse attribuibile a Jacopo della Quercia, resta impossibile comprendere sulla base di quali elementi il giudice del merito si sia indotto a ritenere, e ad affermare, che la traslazione contestata venne posta in essere dai venditori nella presupposta eventualità che l'oggetto relativo costituisse creazione dell'artista da ultimo nominato. B) Parimenti non adeguatamente giustificata si appalesa, alla stregua delle emergenze desumibili dal materiale istruttorio in atti, l'affermazione della Corte territoriale secondo la quale la riscontrabilità dell'errore invalidante la vendita in contestazione dedotto dagli attuali ricorrenti andrebbe senz'altro esclusa per risultare « ancor non certa » nel processo l'accampata attribuibilità a Jacopo della Quercia della paternità della statua oggetto della vertenza, e, perciò, implicitamente ma inequivocabilmente, per non essere dimostrato che la vendita cennata non abbia realmente avuto per oggetto, così come dichiarato dai relativi contenenti, un a scultura opera del « Maestro della Cappella Pellegrini ». C) Corollario delle considerazioni fin qui sviluppata è che la sentenza impugnata va ravvisata insufficientemente e incongruamente motivata con riferimento alla statuizione che ha come sopra negato la materiale riscontrabilità nella situazione controversa di un errore degli alienanti sulla qualità della cosa negoziata suscettibile, almeno in astratto, di determinare l'invalidazione della vendita oggetto della vertenza a mente degli artt. 1427 ss. c.c. (essendo da ritenere, al riguardo, che, in tema di vendita di opere d'arte, l'errore di uno, o di entrambi i contraenti sull'autenticità dell'opera negoziata e sull'effettiva identità del relativo autore può, senz'altro, dar luogo, a mente dell'art. 1428 c.c., alla caducazione del contratto, perché comporta che questo debba intendersi concluso per effetto di una falsa rappresentazione dell'identità e delle qualità essenziali del relativo oggetto avuta da una o da tutte e due le parti al momento della stipulazione dell'accordo: cfr., in merito, la risalente, Cass. civ., Sez. 1, 21 aprile 1956, n. 1220). 2. La Corte d'appello di Roma ha raccordato la come sopra resa pronuncia di rigetto dell'azione di annullamento della vendita di cui in narrativa nei termini illustrati sub 1) coltivata da Stefano Cozzi, Giancarlo Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, osservando che, tenuto conto di tutte le peculiarità della fattispecie, il dedotto errore degli alie-nanti contestato andrebbe ravvisato frutto di «imperdonabile negligenza» e di «colpa grave », «sì da incorrere nel limite legale che questa comporta nell'applicazione del principio di buona fede e non trovare protezione da parte dell'ordinamento: dormientibus iura non succurrunt ». 3. La Corte d'appello di Roma, nella sentenza impugnata, ha, altresì, ancorato la pronuncia di reiezione della domanda di annullamento della vendita di cui in narrativa come nei paragrafi precedenti esperita da Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi e da Stefano Cozzi al rilievo che costoro, « nel dedurre il pretesto errore circa la paternità dell'opera», non avrebbero «mai esplicitamente affermato né implicitamente sostenuto che, ove avessero conosciuto l'attribuibilità della statua al della Quercia, non avrebbero prestato il loro consenso alla vendita in quanto non si sarebbero mai privati di un oggetto di sì gran pregio e prestigio...» ed «in realtà, ...hanno prospettato solo, e ripetutamente, una questione di valore dell'oggetto compravenduto, evidenziando come lo stesso, ammesso il valore di una simile opera sia quantificabile, s'aggiri ora su svariati miliardi», in tal guisa deducendo « un errore sul valore del bene oggetto di contratto che, per costante giurisprudenza, qual che sia l'entità, non può essere considerato essenziale non può, pertanto, determinare l'annullamento del contratto ». 4. La Corte d'appello di Roma, nella sentenza impugnata, sul ritenuto presupposto dell'oggettiva insussistenza, e, come detto, della assunta irrilevanza dell'errore-vizio dedotto dagli attuali ricorrenti a supporto dell'azionata domanda di annullamento della vendita di cui in narrativa, ha considerato che « se errore non v'era, neppure può parlarsi di riconoscibilità o meno di esso », dovendosi, perciò, « escludere qualsiasi ipotesi di lesione della buona fede dell'un contraente ad opera dell'altro, qualsiasi ipotesi di errore e quindi qualsiasi questione di riconoscibilità di esso ». 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata, e la causa, per un rinnovato completo esame, deve essere rinviata dinanzi ad altro giudice del merito, designato in una Sezione della Corte d'appello di Roma diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata, il quale, avendo riguardo a quello che sarà l'esito finale globale della vertenza, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità. (Omissis).
In primo luogo la Cassazione rileva violazione di legge é difetto di motivazione nella sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma per avere la Corte di merito affermato, in forma sostanzialmente apodittica e sulla base di argomentazioni totalmente sguarnite di qualsiasi riscontro probatorio, l'inesistenza di un errore giuridicamente rilevante in cui sono incorsi gli attori per la mancanza di una prova concreta dell'incidenza della falsa rappresentazione della realtà su un elemento contrattuale, legislativamente previsto e specificatamente sull'identità dell'oggetto della prestazione (5). Con tale argomentazione la Suprema Corte, oltre a mettere in risalto la necessità imprescindibile di un costante riscontro probatorio chiarisce, in via preliminare, richiamandosi alla dottrina classica, una delle caratteristiche fondamentali dell'errore, ovvero che la verità o la falsità di una rappresentazione non può dipendere, pertanto, dal confronto con la realtà, sia perché l'oggetto non si può prendere in considerazione al di fuori di una rappresentazione umana (ed, infatti, quando diciamo che una cosa è in un certo modo, facciamo sempre riferimento alla media delle rappresentazioni ad essa riferibili), sia perché in certi casi, si deve prescindere dall'oggetto che non esiste (si pensi all'ipotesi di una rappresentazione di un bene futuro e di un errore sulle relative qualità). Si considera, in definitiva, che un errore è essenziale (16), quando cade su determinati elementi contrattuali (essenzialità a priori) o su altri che, pur legislativamente previsti, necessitano di un accertamento sulla rilevanza dell'errore nella formazione del consenso (artt. 1429, 1430 c.c.). L'indicazione normativa identifica la riconoscibilità secondo un criterio di normalità che non richiede un intenso sforzo valutativo da parte dei contraenti, e che induce a intendere l'errore riconoscibile come errore palese (20). ROBERTO CAMPAGNOLO
(1) MARIA COSTANZA, Commercio e circolazione delle opere d'arte, in Quaderni di diritto e pratica delle attività informative e ricreative, n. 14, diretto da G. Assumma, Padova, 1998. (2) FLAMINI, Rilevanza dell'errore sul valore del bene nel contratto di compravendita, in Rass. dir. civ., 1980, 773; AMATO, Brevi osservazioni in tema di rilevanza dell'errore (nota a Cass. civ., 29 giugno 1985, n. 3892), in Giur. it., 1986, I, I, 395. (3) CORMIO, Qualche osservazione sull'errore essenziale, in Glur. it., 1958, I, 2, 305; VISALLI, Errore sul valore della cosa venduta e annullamento del contratto, in Foro it., 1985, 1, 584 ss.; SCOGNAMIGLIO, Contratti In generale, in Tran. dir. civ. diretto da Grosso e Santoro Passarelli, IV - 2, Milano, 1977; Cass. civ., 21 giugno 1996, n. 5773, in Banca, borsa e tit. cred., 1997, II, 18. (4) FORMICA, Vizi della volontà. Errore, in Riv. dir. civ., 1958, 11, 4055; RossELLO, L'errore nel contratto, in I contratti in generale, diretto da Alpa e Bessone, IV, 641 (5) SACCO, Riconoscibilità e scusabilità dell'errore, in Riv. dir. civ., 1948, 11, 181 SS.; PATANIA, Sulla scusabilità e riconoscibilità dell'errore, in Foro it., 1958, IV, 199; CRISCUOLI, Errore di diritto e riconoscibilità, in Riv. dir. civ., 1986, I, 383; LUCCA, La riconoscibilità dell'errore e Il principio del¬l'affidamento, in Nuova giur. civ. comm., 1990, 11, 353 ss. (6) GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954,185; BARCELLONA, Pro¬fili della teoria dell'errore nel negozio giuridico, Milano, 1962, 89 ss. (7) CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato, Napoli. 1948, 487; PEDRAZZI, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano, 1955; 7bRRENTE, Manuale di diritto pri¬vato, Milano, 1997, 186; Cass. civ. n. 1843/1979; Trib. Ravenna, 17 novembre 1989. (8) BIANCA, Diritto civile, Milano, 1984, vol. III, Contratto, 603 ss. (9) Si veda per tutti: SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja Branca, Bologna, 1970; MESSINEO, Il contratto in genere, in Tratt. dir. civ. e coram., Mi¬lano, 1973, XXI; SACCO, Il contratto, il Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, Torino, 1980, 292 ss.; BIANCA, op. cit.; BIGLIAZZI GERi, Diritto civile, Torino, 1989, vol. I, Fatti ed alti giuridico, 646 ss.; GALGANO, Trattato di diritto civile e commerciale, vol. II, 1, 303 ss., Padova, 1993; BIGIAVI, I Contratti in generale, in Giur. sistem. dir. civ., vol. IV, 1998. (10) CORMIO, Qualche osservazione sull'errore essenziale, in Giur. il., 1958, I, 2, 305; BEL¬FIORE, Sull'essenzialità dell'errore sul valore della cosa venduta, in Riv. notar., 1976, II. (11) TRABUCCHI, voce Errore, in Noviss. Dig. A, vol. VI, Torino, 1960; PIETROBON, L'errore nella teoria del Negozio Giuridico, Milano, 1962; BIANCA, op. cit.; CRISCUOLI, Errore bilaterale co¬mune reciproco, 1985, I, 609 ss. (12) Cass. civ., 9 febbraio 1952, n. 318, con nota di FAVARA, Errore sulle qualità della cosa nella compravendita, in Giur. compi. Cass. civ., 1952, II, 84; Cass. civ. n. 4955 del 1985. (13) ACCORNERO, Errore sul prezzo ed errore sul valore: due concetti distinti ma non ancora riconosciuti dalla giurisprudenza, in Giur. it., 1997, 1, 1, 475 ss. (14) BARCELLONA, Errore di valutazione economica, causa del contratto, giudizio di buonafede, in Riv. dir. comm., 1978, I, 303; FERRARO, Errore sul prezzo nei contratti, in Arch. civ., 1984, 979; PIETROBON, Errore, volontà ed affidamento nel negozio giuridico, PADOVA 1978, (15) FORMICA, Errore ostativo fittizio ed errore ostativo effettivo: interpretazione ed annulla¬bilità del contratto, in Giur. compi. Cass. civ., 1955, III, 14 ss.; QUADRI, La retífrca del contratto, Milano, 1973, BELFIORE, op. cit.; Cass. civ., 5 dicembre 1974, n. 4020, in G.I. 1976, 1, 346/348; Bi¬GLIAZZI GHERI, op. cit., vol. I, 2, 663. (16) Cass. civ., 5 dicembre 1974, n. 4020, in Riv. notar., 1976, 187, con nota di BELFIORE, Sull'essenzialità dell'errore sul valore della cosa venduta; SACCOMANI, Sul requisito dell'essenzialità dell'errore, in Giur. rnerito, 1977, 319. (17) PIETROBON, Op. cit., 362. (18) BARCELLONA, Profili, 179 ss.; voce Errore, in Enc. dir., XV, 246 ss. Sulle singole figure di errore essenziale, PIETROBON, op. Cit., cap. III, Sez. II, 365 ss., e per una sintesi, SACCO, II contratto, 303 ss. (19) Cass. civ., 30 marzo 1979, n. 1843, in Giust. civ., 1979, 1, 1422; Cass. civ., 19 febbraio 1980, n. 1224, in Mass. gius. civ., 1980, 522-523; BIGLIAZZI-GERI, Op. cit., 653; App. Roma, 4 ot¬tobre 1982. (20) Cass. civ., 12 novembre 1979, n. 5829. (21) Cass. civ., 12 novembre 1979, n. 5829. (22) BESSONE, op. cit., in Foro it., 1966, 1, 1572; SACCO, Op. Cit., 156 ss.; PIETROBON, op. cit., 494. (23) CATAUDELLA, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 285; Cass. civ., 22 aprile 1981, n. 2347, in Giur. civ.. 1981, I, 1576; BIANCA, op. cit.. (24) VERGA, Errore e responsabilità nei contratti, Padova, 1941; Cass. civ., 30 maggio 1969, in G.I., 1972, I, I, 1260; Cass. civ., 30 marzo 1979, n. 1843, in Foro it., 1979, I, 1910; BIANCA, op. cit., 611; DE CUPIS, Scusabilità dell'errore nel diritto civile, in Giur. It., 1984, IV, 70 ss.; Trib. Foggia, 7 maggio 1980. (25) MESSINA, La simulazione assoluta, in Scritti giuridici, Milano, 1948, 75 ss. (26) ALLARA, in La teoria generale del contratto, Torino, 1955, 144 ss. (27) BARCELLONA, voce Errore in diritto privato, in Enc. dir., vol. XV, 279, Cass. civ., 14 maggio 1958; MESSINEO, op. cit., 539. |
Potete Contattarci:
- Studio di Milano
Via San Damiano, 2
20122 Milano
cellulare avvocato Campagnolo: +39 347 7048785
segreteria studio tel: +39 02 783129 r.a.
E-mail studio: info@studiolegalecampagnolo.com
E-mail avvocato Campagnolo: avvrobertocampagnolo@libero.it
Pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche redatte dall. Avv. Campagnolo
l'Avvocato Campagnolo dal 1984 si occupa di Successioni e Testamenti ed è stato docente di diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano
“Successioni mortis causa”, UTET (Torino) 2011.
“Successioni e Donazioni”, Giuffrè (Milano) 2009.
Pubblicazioni collettanee del Prof. Avv. Roberto Campagnolo, CEDAM, 2005, con aggiornamenti biennali.
"Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede.", Giovanni Iudica, Paolo Zatti, Ed. Cedam.
Casi pubblicati dal Prof. Avv. Roberto Campagnolo e trattati nelle lezioni presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, in tema di separazioni, successioni, contratti
“Codice Civile Annotato”
Editrice Egea
anno 2014.
Il Prof. Avv. Roberto Campagnolo ha collaborato con i più importanti docenti italiani per l'annotazione dell'ultimo codice civile per quanto riguarda la parte del diritto di famiglia e successioni.
“Il Civilista”
Giuffrè Editore.
L'avv. Roberto Campagnolo ha pubblicato sulla rivista Il Civilista l'articolo relativo all'ammissibilità della clausola arbitrale nel testamento e la sua relativa funzione di prevenire liti future tra gli eredi.
Donazioni indirette - Successioni
Art Advisor
Visitatori






News
Unioni civili, ecco tutte le novità sulle coppie omosessuali ed etero, vedi l'articolo:
Conferenze Successioni e Donazioni, questioni processuali.
Anche quest'anno 2016, a partire da ottobre, il Prof.Avv.Roberto Campagnolo tiene le conferenze sulle successioni processuali in forma di seminari e master:
Lo Studio Legale Campagnolo terrà in varie città d'Italia conferenze per Euroconference sul tema Successioni e Donazioni, questioni processuali.
Informazioni sulle conferenze:
Scarica la brochure:
Successioni e Donazioni
________
Lo studio valuta candidature per
-
Giovane dottore commercialista abilitato di Milano o provincia;
- Collaboratore esperto in curatela fallimentare che conosca la 2a sezione del Tribunale di Milano;
- Praticanti avvocato o giovani avvocati con comprovata esperienza in materia successoria, di famiglia e commerciale per collaborazione anche part time;
- Praticanti notaio per collaborazione anche part time;
- Esperti in arte moderna e contemporanea con comprovata esperienza nel settore.
Comunichiamo altresì che lo Studio inizierà dei corsi trimestrali online Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con assegnazione di compiti e spiegazione degli aspetti ereditari processuali più attuali, con esame e analisi degli istituti, così come emerge dalle conferenze, evidenziate nelle News, che lo Studio terrà nelle più importanti città italiane. L'iscrizione a tali corsi online tenuti dallo Studio Legale, sarà condizione necessaria per un'eventuale richiesta di inserimento nello Studio stesso (Milano, 29 settembre 2015).
________
La sottile angoscia della contemporaneità
Il prof. avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato un saggio sulla psicologia di Francis Bacon edito dalla casa editrice Dante Alighieri di Roma.
________
Le stelle
"Le stelle, questi corpi celesti che da sempre affascinano l’uomo, sono una costante nell’arte e nella cultura. Tali elementi racchiudono la propensione umana verso l’Infinito, il desiderio, la ricerca di eternità."
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/.../figli-delle-stelle/
________
L’amore da Platone a Galimberti, passando per Stendhal
"L’amore è parte della natura umana e come tale è decantato dalla notte dei tempi. L’evoluzione con cui filosofi, poeti e società si approcciano a tale sentimento è tuttavia mutata: da Stendhal ad oggi tanto si è scritto e detto"
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/.../lamore-da-platone-a-galimberti-passando-per-stendhal
________
Sulle tracce della “Vergine Orante” del Carracci a New York
"La “Vergine Orante” del Carracci è finita a New York in seguito ad una compravendita privata che ha lasciato molti dubbi sulla sua legittimità, come evidenziato dal critico Sgarbi che ha presentato denuncia in procura. Cerchiamo di capire cosa prevede il legislatore al riguardo delle opere italiane esportate all’estero."
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/../sulle-tracce-della-vergine-orante-del-carracci-a-new-york/
________
L’energia delle ombre: Alberto Giacometti
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato sulla testata on line Tafter un articolo sulla figura di Alberto Giacometti, pittore e scultore, "Quanta espressività racchiudono quelle sculture sottili che sembrano spezzarsi? L’arte di Alberto Giacometti, tra le più apprezzate nelle recenti vendite all’asta, continua a sorprenderci e a stimolare riflessioni sempre attuali". L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../energia-delle-ombre-alberto-giacometti/
________
Banksy, ovvero l’ironia al potere.
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato sulla testata on line Tafter un commento su "writers" e "arte di strada" analizzando in particolare la figura di Banksy. L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../banksy-ovvero-lironia-al-potere/...
________
Quella sottile angoscia della contemporaneità. Francis Bacon, oggi.
Uno stralcio del saggio sulla psicologia di Francis Bacon, ripresa su Tafter.it
http://www.tafter.it/../quella-sottile-angoscia....../
e su Social Channel:
http://www.socialchannel.it/.....
L'articolo è disponibile sul sito dello studio.
Continua...
________
Il David col fucile ed il valore di un’icona artistica.
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente commentato sulla famosa testata on line Tafter il caso del David di Michelangelo impiegato in una pubblicità di armi, con una verifica della legislazione in materia. L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../il-david-di-michelangelo...
________
Vendita all’asta della collezione Mirò: una sfida persa per il Portogallo?
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente fornito alla famosa testata on line Tafter il parere richiestogli da Christie's in merito alla diatriba internazionale riguardante il caso del celeberrimo Mirò, articolo che si può leggere alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/2014...collezione-miro-una-sfida-persa-per-il-portogallo/
________
Collaborazione con Alimentazione e Salute.
Lo Studio Legale Roberto Campagnolo è in contatto con il sito Alimentazione e Salute, tenuto dal Carabiniere Pietro Bisanti, al fine di tutelare a livello di volontariato le persone che hanno subito dei torti o dei danni derivanti da psicofarmaci o sostanze tossiche. All'uopo, avv. Roberto Campagnolo ha redatto la prefazione al libro "La psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere", ove l'autore spiega la pericolosità e gli effetti delatorii conseguenti all'assunzione degli psicofarmaci, in modo particolare con effetto della recaptazione della serotonina.
________
Lavoratori autonomi e pagamenti in ritardo. Ecco cosa fare
Un articolo su La Repubblica. L'articolo è disponibile alla seguente pagina: http://d.repubblica.it/....fatture_pagamenti_in_ritardo_.....
"Complice la crisi, il ritardo nei pagamenti delle fatture per i lavoratori autonomi è in aumento. Cosa fare per correre ai ripari e recuperare i crediti in sospeso? Ecco i passi da seguire..."
_______
Mutuo: cosa succede quando si divorzia?
L'avvocato Campagnolo scrive sul quotidiano La Repubblica su questioni di diritto di famiglia. L'articolo è disponibile alla seguente pagina: http://d.repubblica.it/famiglia/.........
L'avvocato illustra le potenziali soluzioni per correre ai ripari, che ci siano figli minorenni o meno.
_______
Separazione consensuale senza tribunale
Dal 15 settembre 2014 la separazione consensuale può essere effettuata direttamente dallo Studio Legale Campagnolo senza più ricorrere al Tribunale.
________
Gli accordi pre matrimoniali tra coniugi.
Gli accordi pre matrimoniali tra coniugi, ultimo articolo on line pubblicato dall'avv. Roberto Campagnolo. Segue l'articolo.
Continua...
________
Il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli.
Alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 154/2013: “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’ art. 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219“, concernente il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli, sono stati esaminati, tra gli altri, i quesiti e le varie ipotesi sotto indicate...
Continua...
________
Separazione e divorzio in 6 mesi.
Il divorzio breve, divorzio estero.
Lo studio è altresì specializzato in problematiche riguardanti il diritto di famiglia e divorzi all’estero (come stabilito dalle norme della Comunità Europea): bastano infatti pochi documenti e nel giro di sei mesi è possibile ottenere la sentenza di divorzio.
Continua...
________
Nuove frontiere e tecniche nel diritto di famiglia: Separazione e divorzio collaborativo.
La separazione collaborativa, attualizzata dallo Studio, viene vista come un metodo alternativo e stragiudiziale che permette di evitare un procedimento contenzioso e trovare una soluzione soddisfacente per tutti i componenti della famiglia.
________
Il testamento olografo, forme del testamento.
Lo Studio Legale Campagnolo è specializzato nel trattamento di Eredità, Successioni, Testamento. In particolare sulle forme del testamento, validità del testamento in relazione alle circostanze in cui il testatore ha provveduto alla stesura dell'atto: testamento pubblico, privato, firma sulle pagine del testamento.
________
Studio Legale Campagnolo citato su "www.thefirstluxuryintheworld.com".
Lo studio legale Campagnolo con la sua sede storica 'Palazzo Cicogna' è stato inserito nel sito "www.thefirstluxuryintheworld.com" come uno tra i più belli del mondo.