Accordi pre - matrimoniali tra coniugi
Accordi pre - matrimoniali tra coniugi
avv. Roberto Campagnolo
Gli accordi pre - matrimoniali e i contratti di convivenza non sono esplicitamente contemplati nell’ Ordinamento italiano, mentre rappresentano una realtà consolidata, sebbene relativamente recente, nel diritto di common law.
In realtà, anche il diritto romano conosceva pacta nuptialia, quali costituzione di dote e sua restituzione in caso di divorzio; tuttavia é nei Paesi anglosassoni che l’ istituto si é affermato, sotto la denominazione di “prenuptial agreements”. Questi sono volti a regolare gli svariati aspetti, patrimoniali e non, del matrimonio, nonché l’eventuale crisi coniugale.
Ben oltre l’ accusa di essere in qualche modo diretti a favorire il divorzio, negli Stati Uniti i patti prematrimoniali costituiscono una prassi ormai ampiamente consolidata, sebbene ancora con sostanziali differenze fra Stato e Stato.
Tali patti, qualora a contenuto patrimoniale, devono rappresentare in maniera fedele la situazione economica dei coniugi, pena la nullità; nullità é altresì comminata in caso di esclusione dall’ obbligo di mantenimento e dalle prestazioni alimentari nei confronti del coniuge il quale versi in stato di bisogno.
Peraltro, essi possono riguardare le questioni più disparate, quali l’ affidamento congiunto dei figli, il risarcimento in caso d’ infedeltà coniugale, l’ uso della casa coniugale.
Per contro, in Inghilterra tali patti non sono vincolanti.
Nei Paesi di civil law la posizione giuridica rispetto agli accordi prematrimoniali é ampiamente diversificata.
In Germania, ad esempio, le parti sono vincolate agli accordi assunti precedentemente al matrimonio, fino a poter escludere totalmente l’ assegno di mantenimento; la Francia é più restrittiva, la Spagna più permissiva.
In Italia vi sono resistenze all’ introduzione dei patti prematrimoniali nel nostro Ordinamento. Ciò é dovuto a molteplici fattori.
Innanzi tutto, per la Chiesa cattolica il matrimonio é un sacramento, e quindi assurge ad un significato religioso: da qui una notevole rigidità, trasfusa anche nel nostro codice civile; tuttavia, nel diritto canonico, i patti prematrimoniali rilevano sul piano probatorio: essi infatti assumono valore documentale, in quanto spesso implicano una riserva mentale idonea, insieme ad altri elementi processuali, a giustificare una pronunzia di nullità del vincolo.
Inoltre, il nostro Codice civile assegna al diritto di famiglia un preminente valore pubblicistico; ciò é particolarmente evidente in presenza di figli minori, ma non solo.
Le cose oggi stanno cambiando: se sussiste ancora un vuoto legislativo, che pone l’ Italia in posizione arretrata rispetto al progetto di un diritto di famiglia europea, la giurisprudenza della Corte di Cassazione sembra aver finalmente segnato un nuovo orientamento.
La Suprema Corte, infatti, con sentenza I sez. civile 21.12.2012, n. 23713, é giunta cautamente ad affermare la validità delle pattuizioni anteriori al matrimonio, sulla scia di Tribunale Torino 20 aprile 2012, sentenza la quale stabilisce che “ l’ accordo sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale e in vista del divorzio non contrasta con l’ Ordine Pubblico, né con l’ art. 160 c.c. “.
Questo orientamento segna una decisiva inversione di rotta rispetto anche solo alla recente Cassazione n. 1084 del 25 gennaio 2012, che ribadiva la nullità di patti patrimoniali volti a regolare il futuro assegno divorzile, e ciò per la natura assistenziale dello stesso.
E’ bene sottolineare come la Suprema Corte non metta in discussione l’ impianto del nostro Codice civile: lo status del coniuge non può essere negoziato: infatti, non viene posto in questione il rapporto né il vincolo di coniugio, ma solo la sua genetica costituzione.
Solo nel caso in cui il patto pre - matrimoniale incida sulla struttura del vincolo, o su diritti indisponibili, quali il mantenimento e gli alimenti, i doveri verso i figli minori, l’ anticipata durata e/o scioglimento del vincolo, esso é affetto da nullità.
Ma allora come si configura la fattispecie de quo, da cui si é mossa la sentenza di Cassazione, di pattuizione di un corrispettivo, costituito dalla cessione di un immobile di proprietà, a fronte di spese per l’ abitazione ex coniugale, in caso di divorzio?
Semplice: per la Cassazione trattasi di un contratto lecito e meritevole di tutela, ai sensi dell’ art. 1322 c.c., in cui lo scioglimento del matrimonio opera come condizione sospensiva.
Sulla scorta di questa sentenza, é bene precisare che accordi pre - matrimoniali concernenti indirizzi di vita comune sono pienamente leciti; sono nulli, invece, tutti quei patti pre - matrimoniali che concernano future disposizioni di diritti in sede di separazione e divorzio, o che contrastino con norme di carattere pubblicistico.
Così, gli accordi matrimoniali non possono derogare alle norme imperative relative all’ amministrazione dei beni della comunione e all’ uguaglianza delle quote; essi non possono riguardare né gli assegni di mantenimento, né l’ affidamento dei figli. E’ bene sottolineare, inoltre, come l’ accordo matrimoniale non possa prevedere le modalità dell’ eventuale separazione; ciò per l’ indisponibilità del vincolo matrimoniale, legata al tempo in cui la volontà di scioglimento si verifica in concreto.
Allo stato attuale dell’ evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, sembra ammettersi un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, data dalla separazione dei coniugi, restando invece escluso (e quindi nullo) un accordo prematrimoniale in vista della separazione o del divorzio.
Così infatti Cassazione, nella sentenza I sez. civile 21.12.2012, n. 23713:
“ é valido l’ impegno assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’ autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’ art. 1322 c.c.”.
E’ fatto salvo il limite dell’ ordine pubblico, l’ illiceità, il contrasto con norme imperative e buon costume.
La questione sottoposta alla Suprema Corte, giova ricordarlo, concerneva la validità di un accordo in cui i futuri coniugi prevedevano che, in caso di separazione, la moglie sarebbe stata tenuta a risarcire il consorte per le spese da lui sostenute nella ristrutturazione dell’ immobile di proprietà della donna. Nella sentenza sopra indicata, tale accordo viene qualificato dalla Cassazione “ ... non un’ ipotesi di accordo pre - matrimoniale nullo per illiceità della causa, ma una datio in solutum”.
La Corte distingue, infatti, fra accordi patrimoniali che hanno ad oggetto diritti che sorgono a causa della separazione, e rapporti che regolano due soggetti a prescindere dal rapporto di coniugio, rispetto al quale lo scioglimento del vincolo costituisce pura condizione sospensiva, e non genetica costituzione dello stesso.
Al di là di questa, pur significativa, apertura, la Corte di Cassazione ribadisce che l’ esistenza di un accordo preventivo potrebbe condizionare scelte dell’ individuo ( come quella di divorziare ) che devono rimanere del tutto libere.
Giova segnalare un’ apertura ancora maggiore da pare del Tribunale di Torino (sez. VII, ordinanza 20 aprile 2012), il quale, attraverso una puntuale disamina delle argomentazioni addotte a riprova della nullità degli accordi raggiunti tra i coniugi in caso di divorzio, giunge a sostenerne la piena ammissibilità.
Se la giurisprudenza si dimostra sul punto ancora oscillante, non sembrano porre ulteriori problemi, invece, gli accordi preventivi sulle conseguenze economiche della pronuncia di annullamento del matrimonio, relativamente ai quali la giurisprudenza di legittimità si é da tempo pronunciata in senso favorevole ( Cass. n. 348/ 93).
La distinzione operata da Cassazione fra causa genetica dell’ accordo e condizione sospensiva cui ricondurre il fallimento del matrimonio é stata da autorevole dottrina (Oberto) giudicata insostenibile: l’ unica distinzione ammissibile sarebbe quella fra contratti che vedono il profilo personale oggetto della prestazione da un lato, e contratti che vedano il medesimo profilo dedotto quale evento in condizione dall’ altro.
E’ stato rilevato, in sede di discussione parlamentare in vista della presentazione di un Disegno di Legge in materia, come i patti pre - matrimoniali potrebbero ridurre i tempi della giustizia, abbattendo nel contempo drasticamente il livello di conflittualità nella coppia.
Tali patti, nel nostro Ordinamento, non potrebbero comunque, a causa di uno squilibrio nel sinallagma, andare a ledere i diritti del coniuge più debole, ovvero disporre preventivamente circa l’ affidamento dei figli.
Anche con queste limitazioni, sono generalmente considerati validi i cosiddetti “ patti aggiunti”, aventi lo scopo di definire rapporti di natura economica non toccati dal vincolo di coniugio, di talché anche in caso di scioglimento del matrimonio essi mantengono la loro validità.
Diversamente, l’ art. 24 della nostra Costituzione stabilisce l’ irrinunciabile diritto di difesa, cosicché non può essere stabilito preventivamente l’ assegno divorzile, pur nella previsione di un successivo giudizio.
Nei Paesi di diritto di common law, invece, come per tutti gli altri contratti, vige il principio che chi sottoscrive un accordo sia pienamente consapevole delle conseguenze presenti e future; da cui si é liberi sia di sposarsi o meno, sia di divorziare, con piena validità degli accordi patrimoniali.
Storico fu l’ accordo patrimoniale fra Aristotele Onassis e Jaqueline Kennedy, in cui gli aspetti patrimoniali e personali del matrimonio furono analizzati e messi per iscritto fino ai più piccoli dettagli.
Ai giorni nostri si ricordano quali celebri esempi di ricorso ai patti pre - matrimoniali il matrimonio fra gli attori Brad Pitt e Angelina Jolie, e soprattutto quello fra William d’ Inghilterra e Kate Middleton, del tutto “ sbilanciato” a favore del primo, contemplando esso l’ affidamento dei figli al Principe, indipendentemente dalle cause di scioglimento del matrimonio; ma non bisogna lasciasi ingannare dalla celebrità dei nomi che hanno fatto ricorso ai pre - nuptial agreements: nei Paesi di common law nel 90% dei matrimoni, specie nel caso in cui é in gioco un rilevante patrimonio personale, si accede agli accordi pre - matrimoniali.
In Italia trovano maggiore libertà i patti fra conviventi, i quali possono stabilire la divisione delle spese e persino il caso in cui, al venir meno del rapporto affettivo, sia versata una somma a favore del partner più debole.
La sedicesima legislatura ha prodotto il Disegno di Legge n. 2629/2012, avente ad oggetto l’ introduzione degli accordi pre - matrimoniali nel nostro Ordinamento.
Il Disegno di Legge prevede, all’ art. 162 - bis c.c., l’ autorizzazione ai futuri coniugi a stipulare un patto matrimoniale che regoli gli aspetti patrimoniali conseguenti alla separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Essi prevedono espressamente la possibilità di esclusione del coniuge dalla successone necessaria, e persino, ai sensi degli artt. 2 e 3 , che l’ accordo pre - matrimoniale possa derogare alla legge sul divorzio.
All’ art. 1 del Disegno di Legge, inoltre, si puntualizza come il regime patrimoniale vigente fra i coniugi sarà, in mancanza di diversa pattuizione, il regime della separazione dei beni.
Nella relazione al Disegno di Legge si auspica che tale introduzione di nuovi elementi in un istituto così tradizionale come il matrimonio sia un disincentivo al divorzio.
Analoga proposta é stata avanzata dal Consiglio Nazionale del Notariato, e presentata in occasione del convegno che si é tenuto a Torino a novembre del 2011; la proposta d’ introdurre accordi pre - matrimoniali é stata anche presentata, corredata da uno studio, alla Commissione Giustizia del Senato dall’ associazione matrimonialisti italiani (AMI).
C’ é chi ritiene che, qualora adottate, le convenzioni matrimoniali agevolerebbero le separazioni, e che il vincolo matrimoniale non sarebbe affrontato con lo stesso impegno e la stessa serietà.
La possibilità di ricorrere a convenzioni pre - matrimoniali, dall’ altro, avrebbe il pregio di diminuire le separazioni giudiziali, di ridurre le spese processuali ed accorciare i tempi oggi troppo lunghi delle separazioni; l’ Autorità giudiziale potrebbe comunque essere chiamata ad intervenire circa l’ equità delle pattuizioni fra i coniugi, specie nel precipuo interesse dei figli minori.
La strada per allinearci agli altri Paesi, specie a quelli di diritto common law, é comunque ancora lunga e non scevra di problematicità, e questo rallenta inevitabilmente anche il processo di formazione di un diritto di famiglia europeo ... e chi ha detto che gli elementi di rigidità ancora presenti nel nostro Ordinamento siano posti a solo detrimento del vincolo matrimoniale, e non alla sua protezione?
Milano, 28.05.2014
avv. Roberto Campagnolo
Il Prof. Avv. Roberto Campagnolo è stato invitato giovedì 12.03.15 alla trasmissione televisiva in diretta su Sky ad esporre le ultime novità legislative in tema di separazioni e divorzi, visibili dal video soprastante.
Il Prof. Avv. Roberto Campagnolo durante la Conferenza su Separazioni Divorzi e Successioni a Roma.
Potete Contattarci:
- Studio di Milano
Via San Damiano, 2
20122 Milano
cellulare avvocato Campagnolo: +39 347 7048785
segreteria studio tel: +39 02 783129 r.a.
E-mail studio: info@studiolegalecampagnolo.com
E-mail avvocato Campagnolo: avvrobertocampagnolo@libero.it
Pubblicazioni
Pubblicazioni scientifiche redatte dall. Avv. Campagnolo
l'Avvocato Campagnolo dal 1984 si occupa di Successioni e Testamenti ed è stato docente di diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano
“Successioni mortis causa”, UTET (Torino) 2011.
“Successioni e Donazioni”, Giuffrè (Milano) 2009.
Pubblicazioni collettanee del Prof. Avv. Roberto Campagnolo, CEDAM, 2005, con aggiornamenti biennali.
"Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede.", Giovanni Iudica, Paolo Zatti, Ed. Cedam.
Casi pubblicati dal Prof. Avv. Roberto Campagnolo e trattati nelle lezioni presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, in tema di separazioni, successioni, contratti
“Codice Civile Annotato”
Editrice Egea
anno 2014.
Il Prof. Avv. Roberto Campagnolo ha collaborato con i più importanti docenti italiani per l'annotazione dell'ultimo codice civile per quanto riguarda la parte del diritto di famiglia e successioni.
“Il Civilista”
Giuffrè Editore.
L'avv. Roberto Campagnolo ha pubblicato sulla rivista Il Civilista l'articolo relativo all'ammissibilità della clausola arbitrale nel testamento e la sua relativa funzione di prevenire liti future tra gli eredi.
Donazioni indirette - Successioni
Art Advisor
Visitatori






News
Unioni civili, ecco tutte le novità sulle coppie omosessuali ed etero, vedi l'articolo:
Conferenze Successioni e Donazioni, questioni processuali.
Anche quest'anno 2016, a partire da ottobre, il Prof.Avv.Roberto Campagnolo tiene le conferenze sulle successioni processuali in forma di seminari e master:
Lo Studio Legale Campagnolo terrà in varie città d'Italia conferenze per Euroconference sul tema Successioni e Donazioni, questioni processuali.
Informazioni sulle conferenze:
Scarica la brochure:
Successioni e Donazioni
________
Lo studio valuta candidature per
-
Giovane dottore commercialista abilitato di Milano o provincia;
- Collaboratore esperto in curatela fallimentare che conosca la 2a sezione del Tribunale di Milano;
- Praticanti avvocato o giovani avvocati con comprovata esperienza in materia successoria, di famiglia e commerciale per collaborazione anche part time;
- Praticanti notaio per collaborazione anche part time;
- Esperti in arte moderna e contemporanea con comprovata esperienza nel settore.
Comunichiamo altresì che lo Studio inizierà dei corsi trimestrali online Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , con assegnazione di compiti e spiegazione degli aspetti ereditari processuali più attuali, con esame e analisi degli istituti, così come emerge dalle conferenze, evidenziate nelle News, che lo Studio terrà nelle più importanti città italiane. L'iscrizione a tali corsi online tenuti dallo Studio Legale, sarà condizione necessaria per un'eventuale richiesta di inserimento nello Studio stesso (Milano, 29 settembre 2015).
________
La sottile angoscia della contemporaneità
Il prof. avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato un saggio sulla psicologia di Francis Bacon edito dalla casa editrice Dante Alighieri di Roma.
________
Le stelle
"Le stelle, questi corpi celesti che da sempre affascinano l’uomo, sono una costante nell’arte e nella cultura. Tali elementi racchiudono la propensione umana verso l’Infinito, il desiderio, la ricerca di eternità."
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/.../figli-delle-stelle/
________
L’amore da Platone a Galimberti, passando per Stendhal
"L’amore è parte della natura umana e come tale è decantato dalla notte dei tempi. L’evoluzione con cui filosofi, poeti e società si approcciano a tale sentimento è tuttavia mutata: da Stendhal ad oggi tanto si è scritto e detto"
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/.../lamore-da-platone-a-galimberti-passando-per-stendhal
________
Sulle tracce della “Vergine Orante” del Carracci a New York
"La “Vergine Orante” del Carracci è finita a New York in seguito ad una compravendita privata che ha lasciato molti dubbi sulla sua legittimità, come evidenziato dal critico Sgarbi che ha presentato denuncia in procura. Cerchiamo di capire cosa prevede il legislatore al riguardo delle opere italiane esportate all’estero."
Articolo dell'avvocato Roberto Campagnolo: http://www.tafter.it/../sulle-tracce-della-vergine-orante-del-carracci-a-new-york/
________
L’energia delle ombre: Alberto Giacometti
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato sulla testata on line Tafter un articolo sulla figura di Alberto Giacometti, pittore e scultore, "Quanta espressività racchiudono quelle sculture sottili che sembrano spezzarsi? L’arte di Alberto Giacometti, tra le più apprezzate nelle recenti vendite all’asta, continua a sorprenderci e a stimolare riflessioni sempre attuali". L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../energia-delle-ombre-alberto-giacometti/
________
Banksy, ovvero l’ironia al potere.
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente pubblicato sulla testata on line Tafter un commento su "writers" e "arte di strada" analizzando in particolare la figura di Banksy. L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../banksy-ovvero-lironia-al-potere/...
________
Quella sottile angoscia della contemporaneità. Francis Bacon, oggi.
Uno stralcio del saggio sulla psicologia di Francis Bacon, ripresa su Tafter.it
http://www.tafter.it/../quella-sottile-angoscia....../
e su Social Channel:
http://www.socialchannel.it/.....
L'articolo è disponibile sul sito dello studio.
Continua...
________
Il David col fucile ed il valore di un’icona artistica.
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente commentato sulla famosa testata on line Tafter il caso del David di Michelangelo impiegato in una pubblicità di armi, con una verifica della legislazione in materia. L'articolo è pubblicato alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/..../il-david-di-michelangelo...
________
Vendita all’asta della collezione Mirò: una sfida persa per il Portogallo?
L'avv. Roberto Campagnolo ha recentemente fornito alla famosa testata on line Tafter il parere richiestogli da Christie's in merito alla diatriba internazionale riguardante il caso del celeberrimo Mirò, articolo che si può leggere alla seguente pagina:
http://www.tafter.it/2014...collezione-miro-una-sfida-persa-per-il-portogallo/
________
Collaborazione con Alimentazione e Salute.
Lo Studio Legale Roberto Campagnolo è in contatto con il sito Alimentazione e Salute, tenuto dal Carabiniere Pietro Bisanti, al fine di tutelare a livello di volontariato le persone che hanno subito dei torti o dei danni derivanti da psicofarmaci o sostanze tossiche. All'uopo, avv. Roberto Campagnolo ha redatto la prefazione al libro "La psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere", ove l'autore spiega la pericolosità e gli effetti delatorii conseguenti all'assunzione degli psicofarmaci, in modo particolare con effetto della recaptazione della serotonina.
________
Lavoratori autonomi e pagamenti in ritardo. Ecco cosa fare
Un articolo su La Repubblica. L'articolo è disponibile alla seguente pagina: http://d.repubblica.it/....fatture_pagamenti_in_ritardo_.....
"Complice la crisi, il ritardo nei pagamenti delle fatture per i lavoratori autonomi è in aumento. Cosa fare per correre ai ripari e recuperare i crediti in sospeso? Ecco i passi da seguire..."
_______
Mutuo: cosa succede quando si divorzia?
L'avvocato Campagnolo scrive sul quotidiano La Repubblica su questioni di diritto di famiglia. L'articolo è disponibile alla seguente pagina: http://d.repubblica.it/famiglia/.........
L'avvocato illustra le potenziali soluzioni per correre ai ripari, che ci siano figli minorenni o meno.
_______
Separazione consensuale senza tribunale
Dal 15 settembre 2014 la separazione consensuale può essere effettuata direttamente dallo Studio Legale Campagnolo senza più ricorrere al Tribunale.
________
Gli accordi pre matrimoniali tra coniugi.
Gli accordi pre matrimoniali tra coniugi, ultimo articolo on line pubblicato dall'avv. Roberto Campagnolo. Segue l'articolo.
Continua...
________
Il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli.
Alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 154/2013: “revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’ art. 2 della Legge 10 dicembre 2012 n. 219“, concernente il nuovo ruolo del padre nell’affidamento dei figli, sono stati esaminati, tra gli altri, i quesiti e le varie ipotesi sotto indicate...
Continua...
________
Separazione e divorzio in 6 mesi.
Il divorzio breve, divorzio estero.
Lo studio è altresì specializzato in problematiche riguardanti il diritto di famiglia e divorzi all’estero (come stabilito dalle norme della Comunità Europea): bastano infatti pochi documenti e nel giro di sei mesi è possibile ottenere la sentenza di divorzio.
Continua...
________
Nuove frontiere e tecniche nel diritto di famiglia: Separazione e divorzio collaborativo.
La separazione collaborativa, attualizzata dallo Studio, viene vista come un metodo alternativo e stragiudiziale che permette di evitare un procedimento contenzioso e trovare una soluzione soddisfacente per tutti i componenti della famiglia.
________
Il testamento olografo, forme del testamento.
Lo Studio Legale Campagnolo è specializzato nel trattamento di Eredità, Successioni, Testamento. In particolare sulle forme del testamento, validità del testamento in relazione alle circostanze in cui il testatore ha provveduto alla stesura dell'atto: testamento pubblico, privato, firma sulle pagine del testamento.
________
Studio Legale Campagnolo citato su "www.thefirstluxuryintheworld.com".
Lo studio legale Campagnolo con la sua sede storica 'Palazzo Cicogna' è stato inserito nel sito "www.thefirstluxuryintheworld.com" come uno tra i più belli del mondo.