L'accettazione dell'eredità
A proposito delle norme che regolano l'accettazione dell'eredità, da "Successioni Mortis Causa", testo dell'Avvocato Roberto Campagnolo.
L'ACCETTAZIONE DELL'EREDITA
QUESTIONI
- La posizione del delato prima dell'accettazione: ricostruzione della natura giuridica ed effetti della stessa, i poteri ed i limiti del chiamato.
- Accettazione Pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario.
- Disciplina dell'accettazione di eredità la regola generale della volontà del chiamato, le ipotesi di acquisto ex lege e le norme a tutela dei soggetti deboli e delle persone giuridiche.
- Accettazione espressa: natura, requisiti e disciplina. L'accettazione tacita: natura giuridica e riflessioni della casistica giurisprudenziale.
- La discussa figura dell'accettazione prevista ex artt. 477 e 478 c.c.
- La trascrizione dell'accettazione espressa e quells dell'atto implicante accettazione tacita.
- La prescrizione del diritto di accettare. Il termine decennale: dies a quo per la decorrenza, eccezioni e temperamenti alla regola, natura giuridica del termine e conseguenze della ricostruzione quale prescrizione.
- L 'actio interrogatoria, disciplina della stessa e caratteristiche dell'ordinanza del giudice.
- Impugnazione dell'accettazione: la violenza morale, it dolo e l'errore ostativo; disciplina e scoperta di un testamento ex art. 483, 2° co., c.c.
- L'accettazione con beneficio di inventario e l'inventario: atto unico, complesso o a fattispecie a formazione progressiva.
- La disciplina, i tempi, i soggetti coinvolti.
- La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. Funzione, presupposti e termini dell'istituto; differenze con la separazione conseguente all'accettazione beneficiata.
- I casi di cessazione, in particolare it fallimento del defunto.
- La vendita di ereditâ: la permanenza della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, l'accollo cumulativo e la responsabilità solidale deli'acquirente.
- Le prescrizioni di forma.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Cass. 18 maggio 1995, n. 5463, GG 1997, 1, 215 — La giurisprudenza ha affermato the le attività di cui all'art. 460 c.c. vanno riguardate alla stregua di poteri, non di obblighi. In particolare, tra gli atti che non comportano I'accettazione tacita dell'eredità sono da annoverare quelli di mera conservazione, vigilanza c amministrazione che il chiamato a succedere può compiere per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dalI'art. 460 c.c. La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta in relazione al valore del patrimonio dichiarato nella predetta denuncia sono atti di natura prevalentemente fiscale e, poiché essi sono intesi ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo uno scopo cautelare.
Cass. 24 luglio 2000, n. 9648, GCM, 2000, 1601; RN, 2000, 1505 — L'eredità devoluta ai minori puo essere accettata soltanto con beneficio di inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla ed improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede (cfr. Cass. n. 4561-88, n. 881-67, n. 7299, n. 9142-1993). E quindi principio pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 8142-93) che in caso di successione di minore la decadenza dal beneficio di inventario non può non verificarsi in virtù dell'applicazione dell'art. 485 c.c.
Nel caso di successione di minore la decadenza dal beneficio dell'inventario potrà verificarsi unicamente ai sensi dell'art. 489 c.c., che prevede il mancato compimento dell'inventario in un anno dalla maggiore eta.
Cass. 17 novembre 1999, n. 12753, GCM, 1999, 2278 — La volontà di accettare non deve essere richiesta in concreto ma deve essere presupposta in astratto sulla base di elementi esteriori da valutarsi obiettivamente secondo criteri legislativamente stabiliti. Pertanto la giurisprudenza più recente ha cominciato a dare maggiore considerazione all'atto in se in quanto strumentale all'accertamento dell'intenzione del chiamato.
Cass. 29 marzo 2005, n. 6574, RN, 2005, 848 L'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunziare o concludenti al fine di desumerne la volontà di accettare (nella specie, sono stati considerati facta concludentia l'intervento in giudizio per la tutela dei propri diritti ereditari e la richiesta di voltura catastale).
Cass. 10 gennaio 1995, n. 243, GCM, 1995, 42 La prescrizione del diritto di accettare l'eredità puo' essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità e, quindi, anche da colui ii quale sia nel possesso dei beni ereditari, senza che sia necessario the a suo favore sia compiuta I'usucapione.
Cass. 9 agosto 2005, n. 16739, VAT, 2006, 1, 298 — L'accettazione con beneficio di inventario, da eseguirsi mediante dichiarazione preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, costituisce una fattispecie a formazione progressive di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti legislativamente previsti, onde la limitazione della responsabilith non e immediata e la mancata redazione dell'inventario comporta non la decadenza dal beneficio ma il mancato acquisto di quest'ultimo.
Cass. 23 febbraio 2004, n. 3546, RN, 2004, 1579 — La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede e istituto posto a tutela dei creditori del de cuius, essendo finalizzata ad assicurare, con il compendio relitto, it soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari the l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori del successore mortis causa. Deno istituto fa nascere, in favore dei soggetti procedenti, un diritto reale di garanzia sui singoli beni immobili separati, diritto simile alla garanzia ipotecaria.
SOMMARIO
3.1. Poteri del chiamato prima dell'accettazione.
3.2. L'accettazione dell'eredità. Generalità.
3.2.1. Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio di inventario (v. infra). L'accettazione di minori, incapaci e persone giuridiche.
3.2.2. Accettazione espressa ed accettazione tacita.
3.2.3. La trascrizione dell'accettazione.
3.2.4. La prescrizione del diritto di accettare. L'actio interrogatoria.
3.2.5. L'impugnazione dell'accettazione.
3.2.6. L'accettazione con beneficio di inventario.
3.3. La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
3.4. La vendita di eredità,
3.1. Poteri del chiamato prima dell'accettazione
LEGISLAZIONE c.c. 460, 476, 485-486, 528, 1140 - c.p.c. 747
BIBLIOGRAFIA Natoli 1968 - Bonilini 2006 - Gazzoni 2006 - Torrente e Schlesinger 2007 - Di Marzio 2008c - Campagnolo 2009 - Di Lorenzo 2009
L'art. 460 c.c. così dispone:
- Il chiamato all'eredita puo esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
- Egli inoltre puo compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
- Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita a norma dell'art. 528 c.c. ».
La disposizione in oggetto necessita di talune precisazioni.
it termine chiamato, in realtà, fa riferimento al delato, ossia a colui che e realmente in grado di accettare l'eredità.
Nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, qualora non sia stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 528 c.c., si verifica una situazione non di giacenza dell'eredità, bensì di mera «vacanza» della stessa, in quanto il patrimonio ereditario e privo di un dominus.
Durante questo lasso di tempo i beni ereditari sono esposti al rischio che terzi ne acquistino il possesso. Pertanto, al fine di evitarne la dispersione, l'art. 460 c.c. attribuisce al «chiamato» il potere di gestire il patrimonio ereditario; potere il cui esercizio non compromette la facoltà di rinunciare successivamente all'eredità.
La gestione conservativa dei beni ereditari, peraltro, non comporta accettazione e, dunque, l'acquisto della qualità di erede. A tale riguardo il legislatore ha distinto gli atti di amministrazione dell'eredità da quelli che comportano accettazione tacita. L'attribuzione dei poteri di amministrazione di cui all'art. 460 c.c. ha fatto sorgere la questione dell'esatta individuazione della natura giuridica del chiamato, ossia ci si e chiesti se questi debba o possa amministrare i beni ereditari.
Al quesito si a risposto ora con la teoria dell'ufficio privato, fondata sulla circostanza che il delato, il quale dovrebbe essere qualificato come un curatore di diritto dell'eredità, amministra beni non ancora suoi; ora con la teoria dell'amministrazione nell'interesse proprio, basata sul fatto che Part. 460 c.c. non impone alcun obbligo al delato riguardo all'amministrazione, a differenza di quanto previsto nei casi di vero ufficio di diritto privato; ora, infine, con la teoria dell'aspettativa di diritto all'acquisto dell'eredità, atteso che la posizione del chiamato a oggetto di una tutela provvisoria in via di urgenza a carattere cautelativo.
In definitiva, queste due ultime ricostruzioni ritengono che il chiamato sia titolare di una mera facoltà di amministrare i beni ereditari, la quale troverebbe fondamento ora nella tutela dell'aspettativa all'acquisto dell'eredità ora nella protezione del futuro erede. Qualora si qualifichi ii chiamato alla stregua di un curatore di diritto dell'eredità, se ne dovrebbe affermare la responsabilità nei confronti del futuro erede, dei creditori del de cuius e dei legatari in caso di dispersione del patrimonio ereditario per inosservanza dell'obbligo di amministrare i beni ereditari. Diversamente, detta responsabilità sorgerebbe in capo al chiamato solo qualora questi dapprima si ingerisse nella cura del patrimonio provocandone, in parte o in tutto, la dispersione, e successivamente rinunciasse all'eredità.
L'omessa gestione acquisterebbe rilevanza soltanto al fine di consentire la nomina di un curatore giudiziale ai sensi dell'art. 528 c.c.
Ma allora, la posizione del chiamato sarebbe equiparata a quella del gestore di affari altrui, con la conseguenza di ritenerlo legittimato a compiere anche atti di straordinaria amministrazione in via d'urgenza.
Inoltre, dovrebbero essergli liquidate dall'eredità le spese sostenute (con denaro proprio) per il compimento degli atti previsti dall'art. 460 c.c., qualora sopravvenga
una rinuncia Infatti, attesa la retroattività della rinuncia, il soggetto
designato a succedere sarebbe considerato come se non fosse mai stato chiamato e, conseguentemente, l'eventuale gestione, risultando ex post compiuta nell'interesse altrui, avrebbe comunque fornito, al rinunciante, titolo per ottenere, ai sensi del-Fart. 2031 c.c., la restituzione Belle eventuali spese sostenute.
La giurisprudenza prevalente ha sostenuto che le attività di cui all'art. 460 c.c. integrano poteri, non obblighi: gli atti di mera conservazione, vigilanza ed amministrazione dell'eredità, che il chiamato può compiere in virtù dell'art. 460 c.c., non comportano accettazione tacita.
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta in relazione al valore del patrimonio dichiarato nella predetta denuncia sono atti di natura prevalentemente fiscale e, poiché essi sono intesi ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo uno scopo cautelare per cui rientrano tra gli atti che il chiamato pub compiere ai sensi del predetto art. 460 c.c. Invece il ricorso alle commissioni tributarie contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato all'amministrazione finanziaria e la successiva promozione di un concordato per la definizione della relativa controversia costituiscono accettazione di eredità perché tali atti non esprimono solo l'intenzione di conservare e gestire l'eredità ma anche l'intenzione di accettare la stessa perché intendono risolvere in modo definitivo la questione fiscale.
1. — Con i primi due motivi, strettamente connessi, si denunzia la violazione degli artt. 460, 476, 1399, 2028 e 2032 del codice civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile e si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello erroneamente negato che gli atti, di natura prevalentemente fiscale, cornpiuti dai chiamati (denunzia di successione, ricorso alla Commissione tributaria, concordato e pagamento dell'imposta) rientrino tra quelli conservativi, indicati nell'art. 460 cod. civ., e ritenuto, invece, che integrino l'ipotesi della accettazione tacita dell'eredità, mentre, per poterne ravvisare l'esistenza, avrebbe dovuto procedere alla valutazione complessiva del comportamento dei chiamati a precisare, il che non ha fatto, gli elementi dai quali si desumeva, in modo chiaro e univoco, la volontà di tale accettazione.
In particolare, la Corte ha operato una distinzione inaccettabile, perchè meramente quantitativa, avendo escluso che la presentazione della denunzia di successione e il pagamento dell'imposta relativa denotino la volontà d'accettare, e che, invece, questa debba ritenersi provata se ad essi si aggiungano la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria e la istanza di concordato, che sono, per di più, due atti intermedi, rispetto a quello finale, costituito, dal pagamento del debito tributario, giudicato insufficiente per la prova dell'accettazione.
Inoltre, la Corte e incorsa in errore anche perché, avendo ritenuto che l'eredità era stata accettata da tutti i chiamati e non soltanto da quello che, senza essere investito del potere di rappresentanza, aveva compiuto i summenzionati atti (PT), considerati, concludenti, ha desunto, dalla gestione operata da quest'ultimo, l'accettazione degli altri, senza considerare che la negotiorum gestio e istituto inapplicabile in tema di accettazione ereditaria, e richiede, comunque, la ratifica degli interessati nella specie non inrervenuta.
Le censure sono entrambe infondate.
A. — Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, ii chiamato deve compiere un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 cod. civ.).
Restano, quindi, esclusi dagli atti che comportano l'accettazione tacita dell'eredità, quelli di mera conservazione, vigilanza e amministrazione, che il chiamato a succedere può compiere, per questa sua specifica qualità, in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.
In particolare, la giurisprudenza più remota ritenne che la denunzia di successione implicasse la volontà di accettare l'eredità, in base allo svolgimento che per gli art 51 e 55 del RD. 30 dicembre 1923 n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni, applicabile alla fattispecie concreta) essa doveva essere firmata dagli eredi, ovvero da un loro rappresentante, munito di mandato speciale. Tuttavia, si replica, esattamente, che la parola erede era stata usata non in senso proprio, ma come sinonimo di chiamato alla eredità, e che per la denunzia di successione non era richiesta necessariamente la qualità di erede, in quarto, ai sensi dell'art. 55 cit., erano obbligati alla sua presentazione anche gli amministratori dell'eredità e gli esecutori testamentari. La giurisprudenza piu recente di questa Corte e costante nel negare che la denunzia di successione riveli in modo univoco la accettazione dell'eredità, soprattutto perché il chiamato, al quale e concesso un lungo termine per manifestare tale volontà (I'art. 480 cod. civ. prevede che il diritto d'accettare si prescrive in dieci anni, salva la facoltà degli altri interessati d'esercitare l'interpello a norma dell'art. 481 cod. civ.), potrebbe aver fatto tale denunzia all'unico scopo di sottrarsi alle penalità comminate per la sua tardiva presentazione (sent. nn. 11813 del 1992, 5688 e 2403 del 1988, 892 del 1987, 5275 del 1986, 6103 del 1978, 3597 del 1977, 1498 del 1974 c 37 del 1964). E di questo orientamento deve essere condivisa anche l'ultcriore consequenziale affermazione, secondo cui l'accettazione tacita dell'eredità non puo desumersi neanche dal pagamento dell'imposta di successione, eseguito dal chiamato, con riferimento al valore del patrimonio relitto, dichiarato nella denunzia di successione.
La conclusione deve, invece, essere diversa qualora, come e avvenuto nel caso in esame, il chiamato, oltre a presentare la denunzia di successione e a pagare l'imposta dovuta sul valore dichiarato dell'eredità, abbia posto ricorso alla Commissione tributaria contro l'accertamento di maggiore valore, notificatogli dall'Amministrazione Finanziaria e abbia poi con questa definito la controversia con un concordato.
Per l'accettazione tacita dell'eredità non e richiesta una volontà diretta intenzionalmente al suo acquisto, essendo sufficiente che il comportamento voluto e posto in essere dal chiamato, presupponga necessariamente, per la sua obbiettività, la volontà di accettare.
Il ricorso alla Commissione tributaria e il concordato con l'Ufficio finanziario sono atti che, per i loro requisiti intrinseci, rivelano di per se stessi la volontà d'accettare.
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L'avvocato Roberto Campagnolo ha acquisito una notevole esperienza in qualità di avvocato testamentario, operando nel ramo da oltre vent'anni e con lo staff di studio può fornire servizi relativi a successioni e donazioni, testamento, verifica di validità del testamento; azioni mirate alla corretta esecuzione delle ultime volontà del testatore.
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Pubblicazioni scientifiche redatte dall. Avv. Campagnolo
l'Avvocato Campagnolo dal 1984 si occupa di Successioni e Testamenti ed è stato docente di diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano
“Successioni mortis causa”, UTET (Torino) 2011.
“Successioni e Donazioni”, Giuffrè (Milano) 2009.
Pubblicazioni collettanee del Prof. Avv. Roberto Campagnolo, CEDAM, 2005, con aggiornamenti biennali.
"Linguaggio e regole del diritto privato. Casi, domande e schede.", Giovanni Iudica, Paolo Zatti, Ed. Cedam.
Casi pubblicati dal Prof. Avv. Roberto Campagnolo e trattati nelle lezioni presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, in tema di separazioni, successioni, contratti
“Codice Civile Annotato”
Editrice Egea
anno 2014.
Il Prof. Avv. Roberto Campagnolo ha collaborato con i più importanti docenti italiani per l'annotazione dell'ultimo codice civile per quanto riguarda la parte del diritto di famiglia e successioni.
“Il Civilista”
Giuffrè Editore.
L'avv. Roberto Campagnolo ha pubblicato sulla rivista Il Civilista l'articolo relativo all'ammissibilità della clausola arbitrale nel testamento e la sua relativa funzione di prevenire liti future tra gli eredi.
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Separazione e divorzio in 6 mesi.
Il divorzio breve, divorzio estero.
Lo studio è altresì specializzato in problematiche riguardanti il diritto di famiglia e divorzi all’estero (come stabilito dalle norme della Comunità Europea): bastano infatti pochi documenti e nel giro di sei mesi è possibile ottenere la sentenza di divorzio.
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Nuove frontiere e tecniche nel diritto di famiglia: Separazione e divorzio collaborativo.
La separazione collaborativa, attualizzata dallo Studio, viene vista come un metodo alternativo e stragiudiziale che permette di evitare un procedimento contenzioso e trovare una soluzione soddisfacente per tutti i componenti della famiglia.
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Il testamento olografo, forme del testamento.
Lo Studio Legale Campagnolo è specializzato nel trattamento di Eredità, Successioni, Testamento. In particolare sulle forme del testamento, validità del testamento in relazione alle circostanze in cui il testatore ha provveduto alla stesura dell'atto: testamento pubblico, privato, firma sulle pagine del testamento.
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Studio Legale Campagnolo citato su "www.thefirstluxuryintheworld.com".
Lo studio legale Campagnolo con la sua sede storica 'Palazzo Cicogna' è stato inserito nel sito "www.thefirstluxuryintheworld.com" come uno tra i più belli del mondo.